Nuovi assegni integrativi e di prima infanzia
Niente assistenza, ma previdenza




Il Ticino all'avanguardia per colmare le lacune dei provvedimenti a favore della famiglia. Il luglio scorso ha segnato una tappa importante per la protezione della famiglia, che è diventata oggetto di un provvedimento di previdenza innovativo. La stampa ha dato risalto all'introduzione degli assegni famigliari integrativo e di prima infanzia che una legge cantonale ha reso operativi. Per saperne di più, abbiamo consultato il signor Paolo Bernasconi, capo ufficio aggiunto delle prestazioni della Cassa Cantonale di Compensazione. Ospite dello studio di Caritas Insieme. Sintetizziamo qui di seguito i dati più significativi di questo nuovo provvedimento a favore della famiglia.


Cosa sono
Si aggiungono all'assegno famigliare di base, percepito da ogni lavoratore dipendente e all'assegno di studio. Sono due assegni che si rivolgono ai figli minori di quindici anni nel cvaso dell'assegno integrativo e ai figli minori di tre anni nel caso dell'assegno di prima infanzia.

Assegno Integrativo
Copre il fabbisogno di un figlio fino al quindicesimo anno di età secondo una tabella che assegna al primo e al secondo figlio fino a Fr. 7'745 per il terzo e quarto figlio fino ai due terzi della somma, per i figli successivi, fino a un terzo della prestazione.

Assegno di prima infanzia
Copre il fabbisogno famigliare, in relazione al rapporto fra reddito complessivo della famiglia, fino ad un massimo di Fr. 45'000 all'anno. In caso di situazioni multiple, è evidentemente prioritario l'assegno di prima infanzia, che garantisce l'integrazione del reddito famigliare complessivo.

Chi ha diritto a questi provvedimenti
Sono destinatari, le persone che sommano le seguenti condizioni:
1) Essere domiciliati effettivamente in Ticino da almeno tre anni; un'assenza dal Cantone superiore ai tre mesi o un permesso di dimora escludono dal diritto.
2) Avere la custodia e abitare realmente con il figlio; è escluso un genitore che non dedichi giornalmente almeno un 50% del suo tempo al proprio bambino.
3) Avere un reddito inferiore al fabbisogno famigliare, calcolato sul modello delle prestazioni complementari. Importante: in caso di persone sposate, chi deve rispondere alle condizioni di domicilio è la madre.

Come si richiedono
Il formulario di richiesta si trova in Municipio e all'agenzia AVS del comune deve essere inoltrato alla Cassa Cantonale Assegni Famigliari. A sottolineare la differenza con un provvedimento assistenziale sta il fatto che il Municipio deve solo trasmettere questi dati alla Cassa Cantonale, senza esprimere alcun parere.

Commento
Dopo qualche mese dall'entrata in vigore di questa legge, in realtà abbiamo constatato, almeno dal nostro osservatorio di Caritas Ticino, che questo provvedimento molto spesso si risolve in un passaggio di cassa, per cui chi aveva diritto alle prestazioni assistenziali, ora diventava usufruente degli assegni integrativo o famigliare, mentre chi non aveva possibilità di ottenere prestazioni assistenziali, non aveva neanche diritto all'assegno integrativo o di prima infanzia. In altre parole, ci è sembrato importante segnalare questo provvedimento, perché è un cambiamento di principio importante, in cui il diritto alla crescita dei figli in una famiglia con un mimino vitale garantito é diventato legge. Non si tratta quindi più di un prestito che la collettività fa al singolo o alla famiglia in difficoltà, come nel caso delle prestazioni dell'Ufficio cantonale Assistenza, ma di una forma di previdenza garantita dalla collettività come un diritto. D'altra parte, le condizioni precise e i limiti di questo provvedimento danno si che non possa, né probabilmente lo pretendeva, risolvere il problema del minimo vitale.